I proprietari hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il quale, a sua volta, nella sentenza citata ha considerato irricevibile il ricorso: anch’esso ha negato la sua competenza essendo i pregiudizi lamentati connessi con la costruzione di una strada nazionale e non soggetti quindi alla Legge cantonale di espropriazione. Un ultimo ricorso interposto dai proprietari dinanzi al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 22.11.2005 (1A.95/2005). Detta fattispecie non è pertinente ai fini del presente giudizio.