Il Tribunale di espropriazione ha declinato la sua competenza, e quindi dichiarato irricevibile l’istanza, poiché la restrizione della proprietà dipendeva da un’opera stradale soggetta alla Legge federale sulle strade nazionali (LSN), e quindi alla giurisdizione della Commissione federale di stima del 13° Circondario (TE 82/04-300 del 17.12.2004). I proprietari hanno impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il quale, a sua volta, nella sentenza citata ha considerato irricevibile il ricorso: