La fattispecie esaminata verteva sulla competenza del Tribunale di espropriazione a giudicare un’istanza d’indennizzo per espropriazione materiale fondata sul ripetuto rifiuto di rilasciare una licenza edilizia determinato dalla prevista costruzione di un nuovo raccordo tra la strada nazionale N2 e la superstrada A394. Il Tribunale di espropriazione ha declinato la sua competenza, e quindi dichiarato irricevibile l’istanza, poiché la restrizione della proprietà dipendeva da un’opera stradale soggetta alla Legge federale sulle strade nazionali (LSN), e quindi alla giurisdizione della Commissione federale di stima del 13° Circondario (TE 82/04-300 del 17.12.2004).