E’ riservato il caso in cui una norma speciale preveda espressamente l’applicazione della Legge federale di espropriazione del 20.6.1930 e quindi la competenza delle Commissioni federali di stima. Le stesse hanno esclusivamente il compito di dirimere, a richiesta dell’ente espropriante, le controversie federali di espropriazione formale e solo in via eccezionale sono anche competenti a statuire su domande di indennizzo per espropriazione materiale quando a ciò siano espressamente abilitate da una base legale (DTF 121 II 436 c. 3a, b; 132 II 475; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II 2011, p. 902-903