Di regola, infatti, la procedura di espropriazione materiale è retta dal diritto cantonale sia che la restrizione della proprietà sia fondata sul diritto cantonale, sia che discenda dall’applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio o da altre leggi federali. E’ riservato il caso in cui una norma speciale preveda espressamente l’applicazione della Legge federale di espropriazione del 20.6.1930 e quindi la competenza delle Commissioni federali di stima.