3) ed a decidere se ricorrano gli estremi di un’espropriazione materiale nonché l’eventuale indennità espropriativa (cpv. 4). Il Cantone Ticino ha così ossequiato l’obbligo di prevedere una procedura giudiziaria per consentire all’interessato di far valere le sue pretese (DTF 112 Ib 496 c. 2b p. 503). Di regola, infatti, la procedura di espropriazione materiale è retta dal diritto cantonale sia che la restrizione della proprietà sia fondata sul diritto cantonale, sia che discenda dall’applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio o da altre leggi federali.