(art. 1 cpv. 2 Lespr). Con ciò il legislatore ha espressamente esteso il campo di applicazione della legge alle ipotesi di espropriazione materiale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 1600 del 9.7.1969 concernente il disegno di nuova legge di espropriazione, ad 1a). Giusta l’art. 39 Lespr, la notificazione delle pretese dev’essere trasmessa all’ente a favore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita oppure direttamente al Tribunale di espropriazione (cpv. 2) il quale, in caso di contestazione, è tenuto ad avviare la procedura di stima (cpv. 3) ed a decidere se ricorrano gli estremi di un’espropriazione materiale nonché l’eventuale indennità espropriativa (cpv.