Principio che può essere verificato in tutti gli ambiti di competenza sanciti dalla costituzione federale, segnatamente nel campo della garanzia della proprietà che costituisce una norma federale di pari rango (art. 26 Cost). La Legge cantonale di espropriazione dell’8.3.1971 (Lespr) – riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali (art. 1 cpv. 3 Lespr) – disciplina l’espropriazione formale (art. 1 cpv. 1 Lespr) ed è inoltre applicabile a tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze equivalenti a quelle di un’espropriazione (art. 1 cpv.