Il Tribunale ha poi concluso giudicando annullabili i permessi di costruzione rilasciati tra l’11.3 e il 31.12.2012 e invece nulli quelli rilasciati dopo il 1°.1.2013 (consid. 11). Nella sentenza 1C_614/2012 (DTF 139 II 263) il Tribunale federale ha ulteriormente precisato che l’art. 75b Cost combinato con l’art. 197 cifra 9 Cost è di principio applicabile quando la licenza edilizia è stata rilasciata in prima istanza dopo l’entrata in vigore delle disposizioni, ovvero dopo l’11.3.2012, anche se la domanda di costruzione è stata presentata prima. Lo stesso vale per le licenze edilizie che, dopo l’11.3.2012, sono state modificate in maniera importante nell’ambito della procedura di ricorso.