Perciò nulla osta all’applicazione diretta della norma anche se comporta una restrizione non irrilevante della garanzia della proprietà. La Corte ha rilevato che il nuovo disposto costituzionale necessita però di norme di applicazione che ne definiscano esattamente il campo di applicazione e gli effetti giuridici; l’applicabilità immediata dei combinati art. 75b e art. 197 cifra 9 cpv. 2 Cost si riduce quindi a un divieto cautelare di rilasciare licenze edilizie per residenze secondarie nei Comuni interessati fino all’entrata in vigore delle norme di applicazione;