La relativa norma transitoria art. 197 cifra 9 Cost stabilisce che: 1 Se la pertinente legislazione non entra in vigore entro due anni dall’accettazione dell’articolo 75b, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni per la costruzione, la vendita e l’iscrizione nel registro fondiario. 2 I permessi di costruzione per residenze secondarie concessi tra il 1° gennaio dell’anno che segue laccettazione dell’articolo 75b e l’entrata in vigore delle disposizioni d’esecuzione sono nulli. Il nuovo disposto costituzionale è entrato in vigore con l’accettazione del popolo e dei cantoni (art. 195 Cost), e perciò l’11.3.2012.