{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-12-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2013-6_2015-12-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120268&nX40_KEY=4921722&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b62e180218959eca6cdc55b8aef32b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2013.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.12.2015 10.2013.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.12.2015 10.2013.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.12.2015 10.2013.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - abitazioni secondarie - competenza - legittimazione passiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:22:10", "Checksum": "6817bc61ba409e21e8f62ab896d72d51", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.12.2015 10.2013.6\nRegesto:\nEspropriazione materiale - abitazioni secondarie - competenza - legittimazione passiva\n\n5.\nGiusta l’art. 5 cpv. 2 LPT\nle restrizioni che configurano un’espropriazione materiale hanno origine nella\npianificazione, concetto che abbraccia tutti gli atti pianificatori che\nrispondono al mandato costituzionale (art. 75 Cost), garantiscono\nun’utilizzazione razionale e misurata del territorio ed hanno carattere\nvincolante per il privato (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5 no. 106\nss). L’indennità conseguente all’istituzione di una misura pianificatoria\nrestrittiva i cui effetti equivalgono ad un’espropriazione è dovuta dall’ente\nche ha adottato la misura stessa, e quindi normalmente dai Comuni nella loro\nveste di autorità pianificatorie (Riva, op. cit., no. 197; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nop. cit., p. 637). Questo è il caso anche nel Cantone Ticino ove la pianificazione\nlocale rientra nelle competenze del Comune e si traduce con l’adozione del PR\n(art. 18 cpv. 1 Lst), atto che stabilisce scopo, luogo e misura dell’uso\nammissibile del suolo (art. 19 cpv. 1 Lst, art. 14 cpv. 1 LPT) ed ha effetti\nvincolanti per ognuno (art. 32 cpv. 1 Lst, art. 21 cpv. 1 LPT). Pertanto, in\nlinea di principio, il Comune stesso quale titolare e artefice del PR è\nresponsabile dei vincoli che istituisce e del pagamento di eventuali indennità\nche ne risultino. Ciò anche se un determinato provvedimento sia ordinato dal\nCantone nell’ambito della procedura di approvazione del piano, e se la\ncompetenza pianificatoria così come l’obbligo di pianificare gli sono conferiti\nin modo imperativo dalla legislazione superiore, ch’esso è tenuto a rispettare.\nIl Cantone, dal canto suo, potrebbe dover rispondere di un divieto di\ncostruzione qualora lo avesse esso stesso istituito mediante un provvedimento\npianificatorio indipendente dal PR comunale, fondato su una norma concedente\ndiretta competenza di applicazione e suscettibile di autonoma impugnazione (RDAT\nII-1998 no. 34).\nNella fattispecie non risulta – né gli istanti sostengono – che il Cantone\nabbia, ad oggi, adottato misure pianificatorie finalizzate a disciplinare la\ncostruzione di residenze secondarie sul territorio cantonale o nel Comune di __________\nin particolare. Il piano direttore cantonale contempla invero una scheda\nconcernente lo sviluppo e la contenibilità del PR che tratta anche delle\nresidenze secondarie (cfr. PD scheda R6 dato acquisito). Tuttavia il piano\ndirettore, per sua stessa natura, è un documento essenzialmente programmatico che\nnon disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e i privati, ed è vincolante soltanto\nper le autorità e gli enti regionali per lo sviluppo (art. 16 cpv. 1 Lst; Scolari,\nCommentario, 1996, no. 120-121; Kommentar zum RPG, Tschannen, ad art. 9\nno. 7ss). Di conseguenza non ricade nel campo di applicazione dell’art. 5 cpv.\n2 LPT (Riva, op. cit., no. 107).\nL’art. 75b Cost fissa in modo definitivo la quota massima di residenze\nsecondarie nei Comuni ed esplica effetti giuridici immediati vietando il\nrilascio di licenze edilizie per residenze secondarie nei Comuni nei quali la\nquota del 20% è già raggiunta o superata. Si tratta quindi di una norma a\nvalenza pianificatoria oltre che edilizia. La limitazione non risulta da un\natto di applicazione cantonale bensì discende direttamente da una norma\ncostituzionale (cfr. DTF 139 II 243 c. 9.1) immediatamente applicabile e\nvincolante tanto per le autorità quanto per i privati. Di conseguenza la\nlimitazione disposta dall’art. 75b Cost non è suscettibile di generare una\nresponsabilità diretta dello COEP 1 per eventuali indennità per espropriazione\nmateriale. Ne discende che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva\ndev’essere accolta. Può restare indeciso in questa sede se la legittimazione\npassiva spetti alla Confederazione – sulla scorta di quanto sopra e in\nparticolare del fatto che la limitazione è frutto di un intervento, esogeno ed\nesterno al Cantone, di una normativa federale senza alcun potere d’influsso del\nCantone medesimo e del Comune – oppure se pertocchi al Comune, segnatamente\nperché autorità competente in materia pianificatoria ed edilizia.\n6.\nL’accoglimento\ndell’eccezione di carenza di legittimazione dello COEP 1 implica la reiezione\ndell’istanza in ordine. Ciò non pregiudica comunque, in alcun modo, la\nvalutazione in un’altra sede dell’esistenza o meno di un’espropriazione\nmateriale, questione che non è materia del presente giudizio.\n7.\nNei procedimenti\ncontenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie sono ripartite\ncome in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell’esito\ndella lite (art. 47 e 49 LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del\n17.3.2011 consid. 5.1). Di conseguenza in concreto sono poste a carico degli\nistanti in solido in quanto soccombenti.\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971\ndichiara\ne pronuncia 1. L’istanza è respinta in ordine per carenza di legittimazione passiva dello COEP 1.\n2. L’eccezione di incompetenza del Tribunale di espropriazione è respinta.\n3. La tassa di giustizia di fr. 450.- e le spese di fr. 50.- sono a carico degli istanti in solido.\n4. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n5. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco\nDistinta delle spese\nTassa di giustizia fr. 450.—\nSpese diverse fr. 50.—\nTotale fr. 500.—\n========="}