{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-12-30", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2013-6_2015-12-30.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120268&nX40_KEY=4921722&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "b62e180218959eca6cdc55b8aef32b32"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2013.6"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.12.2015 10.2013.6"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 30.12.2015 10.2013.6"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 30.12.2015 10.2013.6"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale - abitazioni secondarie - competenza - legittimazione passiva"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:22:10", "Checksum": "6817bc61ba409e21e8f62ab896d72d51", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 30.12.2015 10.2013.6\nRegesto:\nEspropriazione materiale - abitazioni secondarie - competenza - legittimazione passiva\n\n4.\nIn tema di espropriazione\nmateriale il diritto federale non stabilisce regole generali di procedura\nlimitandosi a riconoscere il diritto a un’indennità (art. 5 cpv. 2 LPT). Non è\ntuttavia l’iscrizione nella costituzione di un principio, quale l’art. 75b Cost,\nche fonda di per sé stessa una competenza giurisdizionale federale in materia\ndi espropriazione materiale. Principio che può essere verificato in tutti gli\nambiti di competenza sanciti dalla costituzione federale, segnatamente nel\ncampo della garanzia della proprietà che costituisce una norma federale di pari\nrango (art. 26 Cost).\nLa Legge cantonale di espropriazione dell’8.3.1971 (Lespr) – riservate le\ndisposizioni di leggi speciali cantonali e federali (art. 1 cpv. 3 Lespr) –\ndisciplina l’espropriazione formale (art. 1 cpv. 1 Lespr) ed è inoltre applicabile\na tutti i casi in cui una restrizione legale della proprietà abbia conseguenze\nequivalenti a quelle di un’espropriazione (art. 1 cpv. 2 Lespr). Con ciò il\nlegislatore ha espressamente esteso il campo di applicazione della legge alle ipotesi\ndi espropriazione materiale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 1600 del\n9.7.1969 concernente il disegno di nuova legge di espropriazione, ad 1a). Giusta\nl’art. 39 Lespr, la notificazione delle pretese dev’essere trasmessa all’ente a\nfavore del quale la restrizione legale della proprietà è stata sancita oppure\ndirettamente al Tribunale di espropriazione (cpv. 2) il quale, in caso di\ncontestazione, è tenuto ad avviare la procedura di stima (cpv. 3) ed a decidere\nse ricorrano gli estremi di un’espropriazione materiale nonché l’eventuale\nindennità espropriativa (cpv. 4). Il Cantone Ticino ha così ossequiato\nl’obbligo di prevedere una procedura giudiziaria per consentire all’interessato\ndi far valere le sue pretese (DTF 112 Ib 496 c. 2b p. 503).\nDi regola, infatti, la procedura di espropriazione materiale è retta dal\ndiritto cantonale sia che la restrizione della proprietà sia fondata sul\ndiritto cantonale, sia che discenda dall’applicazione della Legge federale\nsulla pianificazione del territorio o da altre leggi federali. E’ riservato il\ncaso in cui una norma speciale preveda espressamente l’applicazione della Legge\nfederale di espropriazione del 20.6.1930 e quindi la competenza delle\nCommissioni federali di stima. Le stesse hanno esclusivamente il compito di dirimere,\na richiesta dell’ente espropriante, le controversie federali di espropriazione\nformale e solo in via eccezionale sono anche competenti a statuire su domande\ndi indennizzo per espropriazione materiale quando a ciò siano espressamente abilitate\nda una base legale (DTF 121 II 436 c. 3a, b; 132 II 475; Moor/Poltier,\nDroit administratif, vol. II 2011, p. 902-903; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nAménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 653-654; Hess/Weibel,\nDas Enteignungsrecht des Bundes, 1986, ad art. 66, no. 7). Ad una tale\neccezione si riconduce la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del\n31.3.2005 (inc. no. 50.2005.4) menzionata dall’ente convenuto. La fattispecie esaminata\nverteva sulla competenza del Tribunale di espropriazione a giudicare un’istanza\nd’indennizzo per espropriazione materiale fondata sul ripetuto rifiuto di\nrilasciare una licenza edilizia determinato dalla prevista costruzione di un\nnuovo raccordo tra la strada nazionale N2 e la superstrada A394. Il Tribunale\ndi espropriazione ha declinato la sua competenza, e quindi dichiarato\nirricevibile l’istanza, poiché la restrizione della proprietà dipendeva da\nun’opera stradale soggetta alla Legge federale sulle strade nazionali (LSN), e\nquindi alla giurisdizione della Commissione federale di stima del 13°\nCircondario (TE 82/04-300 del 17.12.2004). I proprietari hanno impugnato tale\ndecisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il quale, a sua volta,\nnella sentenza citata ha considerato irricevibile il ricorso: anch’esso ha\nnegato la sua competenza essendo i pregiudizi lamentati connessi con la\ncostruzione di una strada nazionale e non soggetti quindi alla Legge cantonale\ndi espropriazione. Un ultimo ricorso interposto dai proprietari dinanzi al\nTribunale federale è stato dichiarato inammissibile con sentenza del 22.11.2005\n(1A.95/2005). Detta fattispecie non è pertinente ai fini del presente giudizio.\nDiversamente dalla Legge federale sulle strade nazionali – che prevede\nespressamente l’applicazione della Legge federale di espropriazione nel caso di\nrestrizioni della proprietà derivanti dalla pianificazione e la progettazione\ndi strade nazionali (art. 18 e 25 LSN) – non vi sono norme speciali di\nprocedura che attribuiscano ad un’autorità giudiziaria diversa da quella\ncantonale la competenza ad esaminare pretese per espropriazione materiale\ndipendenti da misure che limitano le residenze secondarie. Misure che,\nperaltro, i Comuni avevano la facoltà di adottare in sede pianificatoria già\nprima dell’entrata in vigore dell’art. 75b Cost (cfr. DTF 135 I 233 c.\n3.3; RDAT I-2000 no. 23; Scolari, Commentario, 1996, ad art. 28\nLALPT, no. 163 ss). La nuova norma costituzionale così come l’Ordinanza\nfederale del 22.8.2012 nulla dispongono in proposito. Di conseguenza dev’essere\nammessa di principio la competenza del Tribunale di espropriazione a giudicare\nla pretesa degli istanti. Dunque la relativa eccezione sollevata dallo COEP 1 è\nrespinta.\n"}