In concreto la tassa di giustizia e le spese sono addebitate all’istante in quanto soccombente. La stessa dovrà inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un legale, un’equa indennità per ripetibili che, tenuto conto dell’impegno profuso, è fissata in fr. 2’000.-. Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia 1. L’istanza di indennizzo per espropriazione materiale è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.- sono a carico dell’istante, la quale rifonderà inoltre al Comune fr. 2'000.- per ripetibili. 3.