Anzitutto perché la particella non era, nemmeno a quell’epoca, inclusa in un comprensorio edificato in larga misura ai sensi dell’art. 15 let. a LPT, concetto che la prassi interpreta in modo restrittivo assimilandovi soltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra costruzioni (Baulücken) a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei fondi circostanti da non poter essere attribuiti ad altra destinazione (Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a, 132 II 218 c. 4). In effetti, fatta eccezione per alcune abitazioni sparse il territorio è ancora prevalentemente libero;