con l’asserito intento di adibirlo a parcheggio al servizio del mapp. no. 817 RT è irrilevante già soltanto perché la formazione di parcheggi, così come l’uso di un fondo per lo stazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione (art. 4 let. c RLE del 9.12.1992; art. 35 cpv. 1 let. b RLE del 22.1.1974), e non risulta sia mai stata presentata e rilasciata una licenza edilizia per la formazione di un posteggio su quel sedime (cfr. doc. 2 scritto dell’Ufficio tecnico comunale del 15.5.2014).