Non risulta peraltro che la proprietaria abbia mai presentato domande di costruzione (fintanto che era possibile in vigenza del precedente PR) oppure che abbia affrontato una qualsiasi spesa rilevante in vista dell’edificazione o dell’urbanizzazione particolare del terreno, segno che alla data determinante non intendesse destinare il fondo ad un uso (edilizio) migliore e più redditizio (cfr. RDAT II-1996 no. 46 c. 3). Sotto questo profilo il fatto che l’istante abbia acquistato il mapp. no. 777 RT con l’asserito intento di adibirlo a parcheggio al servizio del mapp.