b LPT, art. 65 cpv. 2 let. b Lst), e per essere tale occorre, fra l’altro, che sia dotato di un accesso sufficiente, conforme cioè alla prevista utilizzazione e garantito tanto in fatto quanto in diritto (art. 19 cpv. 1 LPT; RtiD I-2011 no. 19 c. 4). Ora, il mapp. no. 817 RT ad oggi non dispone di un adito diretto, non confina con alcuna strada e può essere raggiunto solo tramite un passaggio pedonale dalla sottostante strada cantonale (mapp. no. 760) ed attraversando i mapp. no. 819 e 818 grazie ad un diritto di passo pedonale.