piano che è tutt’ora in vigore ma che rispecchia i limiti della zona edificabile disposta dal PR del 1986 e che non è mai stato adeguato al nuovo PR (cfr. lettera dell’Ufficio tecnico comunale del 26.11.2010). Pertanto sotto il profilo dell’urbanizzazione le risultanze del PGS sono ampiamente superate e prive di rilievo. La proprietà non aveva, inoltre, i requisiti per essere edificata, e ciò per mancanza di un accesso sufficiente. Difatti l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 let. b LPT, art. 65 cpv.