la cosiddetta non-attribuzione e il dezonamento, di cui, di principio, solo il secondo è indennizzabile. Equivale ad una non-attribuzione il rifiuto dell’autorità pianificatoria di assegnare un terreno alla zona edificabile nel contesto dell’adozione di una prima pianificazione conforme ai dettami costituzionali ed alla LPT; questa è la regola sia nel caso della revisione di un piano adottato prima dell’entrata in vigore della LPT, sia nel caso dell’adeguamento di un piano adottato in vigenza della LPT ma materialmente irrispettoso dell’ordinamento federale (DTF 131 II 151 c. 2.6, 728 c. 2.1 e 2.3, 125 II 431 c. 3b).