affinché possa essere riconosciuta un’indennità, è necessario che, al momento dell’istituzione della restrizione, il fondo fosse sfruttabile a fini edilizi in un prossimo futuro (Kommentar zum RPG, Riva, ad art. 5, no. 123-134; DTF 131 II 151 c. 2.1, 132 II 218 c. 2.2 e rinvii; RtiD II-2008 no. 55 c. 4.2). 4.2. Le restrizioni equivalenti ad espropriazione materiale normalmente hanno origine in un provvedimento pianificatorio definitivo, ossia nel PR, poiché è questo lo strumento predisposto a stabilire l’uso ammissibile del suolo (art. 19 cpv. 1 Lst). Non ogni provvedimento pianificatorio apparentemente limitativo genera un’espropriazione materiale e quindi un obbligo di indennizzo.