{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2013-3_2014-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117754&nX40_KEY=4711088&nTrefferzeile=67&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "276bb0995b2d5aeda947131299ba5833"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2013.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:34:55", "Checksum": "408dea4236a2d4299017884c50152792", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3\nRegesto:\nEspropriazione materiale – non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato\n\n\nper alcune abitazioni sparse il territorio è ancora prevalentemente libero; il fondo dell’istante è situato a\nmargine della zona residenziale e fa parte di un’ampia superficie prativa in\nparte utilizzata a fini agricoli e pastorizi. La particella non era neppure necessaria all’edificazione nei prossimi 15\nanni (art. 15 let. b LPT). Vero è che nonostante lo sforzo compiuto dal Comune\nper ridurre l’estensione di alcune zone edificabili, il Consiglio di Stato ha\nqualificato la contenibilità del nuovo PR come sensibilmente eccedente il\npresumibile bisogno (cfr. ris. del Consiglio di Stato no. 5230 del 14.10.2008,\np. 19). L’esigenza di un azzonamento favorevole non può neppure essere\nricondotta al principio della buona fede alla cui tutela, peraltro, la\ngiurisprudenza pone esigenze assai severe (Riva, op. cit., no. 136; DTF\n132 II 218 c. 6). Non risulta infatti che il Comune abbia mai fornito garanzie\nvincolanti circa l’eventuale edificabilità futura del fondo tali da legittimare\nconcrete aspettative in questo senso. Ciò posto, è\npure da escludere che l’istante abbia subito un sacrificio particolare\nincompatibile con il principio della parità di trattamento (RtiD II-2008\nno. 55 c. 4.4 e rinvii).\nIn definitiva, l’assetto pianificatorio disposto con il PR del 2008 non\nha comportato un’espropriazione materiale a danno del\nmapp. no. 817 RT. Di conseguenza l’istanza dev’essere respinta.\n7.Nei\nprocedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le\nripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero\na dipendenza dell’esito delle lite e del grado di soccombenza della parti (art.\n47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 50.2007.9 del\n17.3.2011 c. 5.1).\nIn concreto la tassa di giustizia e le spese sono addebitate all’istante in\nquanto soccombente. La stessa dovrà inoltre rifondere al Comune, che si è\navvalso della consulenza di un legale, un’equa indennità per ripetibili che, tenuto\nconto dell’impegno profuso, è fissata in fr. 2’000.-.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia 1. L’istanza di indennizzo per espropriazione\nmateriale è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 800.- sono a carico dell’istante, la quale rifonderà inoltre al Comune fr. 2'000.- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente la segretaria giurista\nMargherita De Morpurgo Annalisa Butti"}