{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2013-3_2014-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117754&nX40_KEY=4921739&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "276bb0995b2d5aeda947131299ba5833"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2013.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:27:20", "Checksum": "c3ac6385f1f960df86f4cd842a58475f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3\nRegesto:\nEspropriazione materiale – non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato\n\nPR.\n6.6.1.\nIl PR frutto della revisione, approvato\nil 14.10.2008, è il primo piano di\nutilizzo adottato secondo i precetti della LPT. Di conseguenza l’esclusione del\nfondo dell’istante dalla zona edificabile configura una non-attribuzione.\nTale provvedimento non implica di principio un obbligo di indennizzo. Solo eccezionalmente esso può avere effetti\nequivalenti ad un’espropriazione, segnatamente quando si possa ritenere\nche, alla data determinante, il proprietario poteva oggettivamente contare sul\nfatto che l’edificazione del suo fondo fosse attuabile con grande probabilità\nin un prossimo avvenire. Secondo la giurisprudenza questo potrebbe essere il\ncaso qualora il fondo sia (cumulativamente) edificabile o quantomeno dotato\ndelle infrastrutture di urbanizzazione primaria, sia ubicato entro un perimetro\ndelle canalizzazioni (PGC o PGS) conforme alla legislazione sulla protezione\ndelle acque, ed il proprietario abbia già investito somme considerevoli in\nvista della sua urbanizzazione e costruzione. Oppure qualora l’inclusione del\nfondo nella zona edificabile si imponga in ragione della sua appartenenza al\nterritorio largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT. Oppure ancora\nqualora tale esigenza debba essere riconosciuta in virtù del principio della\nbuona fede (DTF 132 II 218 c. 2.2, 125 II 431 c. 4a).\n6.2. Nel 2008, quando è entrato in vigore il nuovo\nPR, il mapp. no. 817 RT risultava incluso nel perimetro delle\ncanalizzazioni stabilito dal PGS approvato il 24.4.1994; piano che è tutt’ora\nin vigore ma che rispecchia i limiti della zona edificabile disposta dal PR del\n1986 e che non è mai stato adeguato al nuovo PR (cfr. lettera dell’Ufficio tecnico\ncomunale del 26.11.2010). Pertanto sotto il profilo dell’urbanizzazione le\nrisultanze del PGS sono ampiamente superate e prive di rilievo. La proprietà\nnon aveva, inoltre, i requisiti per essere edificata, e ciò per mancanza di un\naccesso sufficiente. Difatti l’autorizzazione a costruire può essere rilasciata\nsolo se il fondo è urbanizzato (art. 22 cpv. 2 let. b\nLPT, art. 65 cpv. 2 let. b Lst), e per essere tale occorre, fra l’altro, che\nsia dotato di un accesso sufficiente, conforme cioè alla prevista utilizzazione\ne garantito tanto in fatto quanto in diritto (art. 19 cpv. 1 LPT; RtiD\nI-2011 no. 19 c. 4). Ora, il mapp. no. 817 RT ad\noggi non dispone di un adito diretto, non confina con alcuna strada e può\nessere raggiunto solo tramite un passaggio pedonale dalla sottostante strada\ncantonale (mapp. no. 760) ed attraversando i mapp. no. 819 e 818 grazie ad un\ndiritto di passo pedonale. In particolare, partendo dalla strada cantonale,\nattraverso un sentiero in pendenza, dapprima pavimentato con una ringhiera di\nsicurezza verso il riale e poi prativo, si giunge alla parte inferiore del fondo,\nche in questo punto si presenta in forte pendenza. Per accedere alla parte\nsuperiore del terreno occorre salire lungo il pendio, il cui ultimo tratto è\nformato da una scaletta con pedate in sterrato ed alzate eseguite con assi di\nfinto legno di larghezza di ca. 60 cm. (cfr. verbale\ndi sopralluogo del 11.6.2014 e documentazione fotografica annessa).\nNon solo, in sede di revisione, la riduzione della zona edificabile nel comparto\ndi __________, in quanto ritenuta di difficile ed onerosa urbanizzazione, ha\ncomportato lo stralcio della strada SQ 4,6 prevista nel precedente PR (cfr. rapporto di pianificazione, p. 30-31).\nPerciò, escluso dal programma di urbanizzazione e sprovvisto di un accesso che\nfosse consono all’utilizzazione a fini edilizi, nel 2008 il fondo dell’istante non poteva essere considerato\ncome urbanizzato e quindi neppure aveva connotazione di terreno pronto per\nessere costruito nell’immediato futuro. Non risulta peraltro che la\nproprietaria abbia mai presentato domande di costruzione (fintanto che era\npossibile in vigenza del precedente PR) oppure che abbia affrontato una\nqualsiasi spesa rilevante in vista dell’edificazione o dell’urbanizzazione\nparticolare del terreno, segno che alla data\ndeterminante non intendesse destinare il fondo ad un uso (edilizio) migliore e\npiù redditizio (cfr. RDAT II-1996 no. 46 c. 3). Sotto questo profilo il\nfatto che l’istante abbia acquistato il mapp. no. 777 RT con l’asserito intento\ndi adibirlo a parcheggio al servizio del mapp. no. 817 RT è irrilevante già\nsoltanto perché la formazione di parcheggi, così come l’uso di un fondo per lo\nstazionamento di veicoli, soggiace al rilascio di un permesso di costruzione\n(art. 4 let. c RLE del 9.12.1992; art. 35 cpv. 1 let. b RLE del 22.1.1974), e non\nrisulta sia mai stata presentata e rilasciata una licenza edilizia per la\nformazione di un posteggio su quel sedime (cfr. doc. 2 scritto dell’Ufficio\ntecnico comunale del 15.5.2014). Non è decisivo neppure che nel 1994 i fondi\ndell’istante siano stati imposti con dei contributi provvisori di costruzione\nper opere di canalizzazione e depurazione delle acque, poiché a quell’epoca le\ncondizioni per il loro assoggettamento erano adempiute (cfr. art. 97 e 98\nLALIA; art. 5 DELALIA).\nAlle considerazioni che precedono si aggiunge che, nel 2008, non\nsussistevano motivi oggettivi che imponessero l’attribuzione del mapp. no. 817 RT\nalla zona edificabile. Anzitutto perché la particella non era, nemmeno a quell’epoca,\ninclusa in un comprensorio edificato in larga misura ai sensi dell’art. 15 let.\na LPT, concetto che la prassi interpreta in modo restrittivo assimilandovi\nsoltanto il territorio edificato in senso stretto e gli spazi vuoti tra\ncostruzioni (Baulücken) a tal punto segnati dall’impronta edilizia dei fondi\ncircostanti da non poter essere\nattribuiti ad altra destinazione (Riva, op. cit., no. 159; DTF 122 II c. 6a, 132 II\n218 c. 4). In effetti, fatta eccezione"}