{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2013-3_2014-10-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117754&nX40_KEY=4921739&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "276bb0995b2d5aeda947131299ba5833"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2013.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale – non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:27:20", "Checksum": "c3ac6385f1f960df86f4cd842a58475f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 23.10.2014 10.2013.3\nRegesto:\nEspropriazione materiale – non-attribuzione alla zona edificabile di un fondo non completamente urbanizzato ed inedificato\n\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano 23 ottobre 2014 |\nSentenza In nome |\n||\n|\nIl Tribunale di espropriazione |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\nComposto dalla Presidente |\nMargherita De Morpurgo |\n|\ne dai membri |\narch. Lucia Montorfani Giovanzana arch. Alberto Canepa |\n|\nsegretaria giurista |\nAnnalisa Butti |\nstatuendo nella procedura di espropriazione materiale promossa da\n|\n|\nISES 1 rappr. dall’ RA 1\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\nCOEP 1 RA 3\n|\n|\n|\nrelativamente al mapp. no. 817 RT (ex mapp. no. 542 MAF) di __________ sezione __________\n|\nletti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,\nconsiderato, in fatto ed in diritto\n1.1.1.\nISES 1 è proprietaria nel Comune di __________\nsezione __________ del mapp. no. 817 RT (ex mapp. no. 542 MAF), fondo\ninedificato situato sopra il nucleo di __________ in località __________. Essa\nè altresì proprietaria del mapp. no. 777 RT (ex mapp. no. 586 MAF), terreno\nanch’esso inedificato ubicato nel nucleo di __________.\nNel PR del passato Comune di __________, approvato dal Consiglio di Stato il\n25.11.1986, la parte non boschiva dell’allora mapp. no. 542 MAF era assegnato alla\nzona residenziale estensiva R2, nella quale il piano prevedeva una nuova strada\ndi quartiere SQ 4.6; il mapp. no. 586 MAF era inserito invece nella zona nucleo\ntradizionale NV.\n1.2. Nell’ottobre del 2001 ha avuto luogo l’aggregazione dei Comuni di __________\nnel nuovo Comune di __________. Una seconda aggregazione con i Comuni di __________\nè avvenuta nel 2008.\nNella seduta del 25.10.2004 il Consiglio Comunale del nuovo Comune di __________\nha adottato la revisione del PR della sezione di __________. Questo proponeva\nuna riduzione della zona edificabile nel comparto di __________, ritenuto di\ndifficile e onerosa urbanizzazione, e quindi il mantenimento di una fascia\nedificabile solo lungo la strada cantonale e la rinuncia alla strada di\nquartiere SQ 4.6. Ciò ha comportato l’attribuzione del mapp. no. 542 MAF alla\nzona agricola. Il mapp. no. 586 MAF è invece rimasto assegnato alla zona\nnucleo.\nCon risoluzione no. 5230 del 14.10.2008 il Consiglio di Stato ha approvato il\npiano. ISES 1 ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunale cantonale\namministrativo che, con sentenza del 10.1.2011, ha dichiarato irricevibile il\nricorso (inc. 90.2009.70, 52.2009.384).\n1.3. Al suddetto processo pianificatorio di revisione si è sovrapposta la\nprocedura di raggruppamento terreni (RT). Con il progetto di nuovo riparto dei\nfondi, che il Consiglio di Sato ha approvato il 21.12.2005 e pubblicato in via\npreliminare (cfr. FU 102/2005 del 23.12.2005), il mapp. no. 542 MAF veniva\ntrasformato nella nuova part. no. 817 RT, con un aumento della sua superficie\nda 730 mq a 738 mq, rispettivamente il mapp. no. 586 nella nuova part. 777 RT con\nsuperficie invariata (cfr. doc. N catastrini prima e dopo RT, partita no. 163).\nLa proprietaria non ha contestato tale riparto. Dopo l’evasione di tutti i\nricorsi in prima istanza, in data 18.8.2009 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo riparto e ordinato la\nterminazione provvisoria dei fondi (cfr. FU 67/2009 del 25.8.2009). Il nuovo\nriparto non è stato ancora dichiarato definitivo, essendo tuttora pendenti\ndinanzi al Tribunale cantonale amministrativo i ricorsi contro le decisioni di\nprima istanza.\n2.Con\nistanza 30.1.2013 ISES 1 ha convenuto in causa, dinanzi a questo Tribunale, il COEP 1 lamentando il dezonamento del mapp.\nno. 817 RT causato dal PR del 2008, e sollecitando un’indennità di fr. 730.- il\nmq oltre ad interessi a titolo di espropriazione materiale.\nCon risposta del 3.5.2013, in ordine il Comune ha eccepito l’irricevibilità\ndell’istanza siccome prematura, essendo fondata su un PR che non può essere\nconsiderato un atto pianificatorio definitivo. Nel merito esso ha contestato che siano dati i requisiti di\nun’espropriazione materiale e postulato pertanto la reiezione dell’istanza.\nAll’udienza di conciliazione del 6.5.2014 l’istante ha ribadito la sua pretesa;\nil Comune dal canto suo ha ritirato l’eccezione di irricevibilità\nriconfermandosi nelle altre allegazioni.\nUn sopralluogo è stato esperito il successivo 11.6.2014.\nConclusa l’istruttoria, le\nparti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale ed inoltrato ciascuna\nun memoriale conclusivo a conferma delle rispettive tesi e domande.\n"}