Tale decisione è stata annullata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza del 16.9.2004, il quale ha sostanzialmente ritenuto che la revisione del PR doveva essere preceduta dall’adozione di un piano delle zone soggette a pericolo (PZP) conformemente alla legislazione vigente in materia di territori soggetti a pericoli naturali. Su rinvio degli atti, in data 13.12.2005 il Consiglio di Stato ha approvato i comparti edificabili inclusi nelle zone esposte a pericolo basso e residuo, negato invece il suo benestare a quelli situati nelle zone con pericolo medio e alto indicate nel PZP che nel frattempo era stato pubblicato, ed ordinato al Comune di adottare una variante di PR.