{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-12-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2013-1-1_2013-12-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115255&nX40_KEY=4921758&nTrefferzeile=71&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "53c5b6eb867c2ad4c67a1665bd0ea970"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2013.1-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.12.2013 10.2013.1-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 04.12.2013 10.2013.1-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 04.12.2013 10.2013.1-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale - bosco - diritto di superficie"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:17:06", "Checksum": "df509b02f75d25eedf64423f78ad749f", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 04.12.2013 10.2013.1-1\nRegesto:\nEspropriazione formale - bosco - diritto di superficie\n\n4.\n4.1. Il valore venale corrisponde\nal prezzo commerciale oggettivo conseguibile da un qualsiasi privato o agente\nimmobiliare avveduto nell’ambito di una libera transazione immobiliare (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 50 ss). Lo strumento prioritario per stabilire il\nvalore venale di un terreno è il cosiddetto metodo statistico-comparativo basato\nsul confronto dei prezzi soluti poco prima del dies aestimandi per proprietà analoghe\nal terreno espropriando (Hess/Weibel, op. cit. ad art. 19 no. 80 ss; DTF\n122 I 168 c. 3a, 122 II 337 c. 5; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.2, I-2008 no.\n52 c. 4.1). Non potendosi porre esigenze troppo severe al confronto, non è\nrichiesta un’identità perfetta tra il terreno espropriato ed i fondi presi a\nparagone: di eventuali differenze – per posizione, estensione, stato di\nurbanizzazione o possibilità di sfruttamento – può essere tenuto conto mediante\nopportuni adeguamenti. E’ anche possibile trarre spunto da compravendite\nisolate, purché i prezzi siano esaminati con cura e la stipulazione non risulti\ninfluenzata da circostanze insolite (Hess/Weibel, op. cit., ad art. 19\nno. 85; DTF 122 I 168 c. 3a; RtiD I-2006 no. 48 c. 2.3). Non sono\nrisolutivi né i valori estremi – ossia i prezzi di gran lunga al di sotto o al\ndi sopra della media – né i prezzi corrisposti per terreni già edificati (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19, no. 87 e 89); non lo sono nemmeno le semplici offerte di\nvendita, i diritti di prelazione o i diritti di compera non ancora esercitati (Hess/Weibel,\nop. cit., ad art. 19 no. 88). Devono essere considerate le eventuali\npossibilità di miglior uso del fondo espropriando, purché siano concrete (art.\n12 cpv. 1 Lespr; DTF 114 Ib 321 c. 3), nonché le servitù attive e\npassive risultanti a RF al momento del deposito dei piani (art. 14 cpv. 1\nLespr). Non è invece tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni di valore\nderivanti dall’opera eseguita dall’ente espropriante (art. 12 cpv. 2 Lespr; DTF\n114 Ib 321 c. 3).\n4.2. La valutazione del mapp. no. 195 risale al 26.4.2013, data per la quale è\nstata autorizzata l’anticipata immissione in possesso (cfr. verbale di medesima\ndata; art. 19 Lespr). Considerato che il fondo è inedificabile ed assegnato al\nterritorio boschivo, l’estimo deve fondarsi sui prezzi soluti per terreni che hanno qualità analoghe. L’indagine\nesperita a tal fine copre il periodo 1995-2013 e si estende, oltre che al Comune\ndi __________, anche al confinante Comune di __________. In tal modo sono emersi\ni dati seguenti:\nComune di __________ (zona boschiva)\n|\nmapp. nr. |\nmq |\nlocalità |\nfr./mq |\niscr. a RF |\n|\n6 |\n1’234 |\n__________ |\n1.22 |\n10.10.1997 |\n|\n164 |\n5’278 |\n__________ |\n0.11 |\n10.10.1997 |\n|\n180, 181 |\n14’786 |\n__________ |\n5.07 |\n16.01.2004 |\n|\n722, 723, 731 |\n5’908 |\n__________ |\n2.96 |\n29.09.2004 |\n|\n938 |\n8’242 |\n__________ |\n1.15 |\n14.12.2012 |\nLe part. no. 722/723/731 e 938 sono ubicate a monte\ndel nucleo di __________; le altre si trovano grosso modo nel territorio che\nqui interessa, a nord della zona residenziale __________, in collina (mapp. no.\n6 e 164) e nei pressi del lago, lungo la strada cantonale __________ (mapp. no.\n180 e 181). La media generale dei valori è di ca. fr. 2.- il mq.\nComune di __________ (zona boschiva e\nagricola)\n|\nmapp.nr. |\nmq |\nlocalità |\nfr./mq |\nIscr. a RF |\n|\n255 |\n925 scorporo |\n__________ |\n2.50 |\n06.02.1996 |\n|\n513 |\n3’895 scorporo |\n__________ |\n2.50 |\n06.02.1996 |\n|\n406 |\n3’090 |\n__________ |\n4.- |\n21.04.1997 |\n|\n280 |\n844 |\n__________ |\n100.- |\n28.07.1998 |\n|\n410 |\n6’452 |\n__________ |\n1.08 |\n18.12.1998 |\n|\n538 |\n4’923 |\n__________ |\n3.05 |\n24.10.2003 |\n|\n616 |\n760 |\n__________ |\n236.84 |\n05.07.2004 |\n|\n643 |\n2’009 |\n__________ |\n49.78 |\n06.10.2005 |\n|\n109 |\n1’427 |\n__________ |\n12.89 |\n29.08.2006 |\n|\n114 |\n435 |\n__________ |\n13.03 |\n29.08.2006 |\n|\n269 |\n359 |\n__________ |\n2.79 |\n17.12.2007 |\n|\n222 |\n1’846 |\n__________ |\n25.- |\n29.04.2010 |\n|\n100, 191, 196, 366, 391, 435 |\n46’508 |\n__________ |\n0.58 |\n20.12.2010 |\n|\n191, 196, 366, 391, 435 |\n37’739 |\n__________ |\n0.32 |\n04.09.2013 |\n|\n290 |\n251 scorporo |\n__________ |\n75.- |\n04.09.2013 |\nLe proprietà sono sparse sulla collina nel territorio\na nord-est del nucleo di __________. Alcune si distinguono per essere state alienate\na prezzi decisamente elevati se soltanto si considera che i valori normalmente\nassegnati alle superfici boschive raggiungono un massimo di fr. 5.- il mq (cfr.\nRDAT I-1999 no. 34; TRAM 50.2007.1 del 22.5.2007 e conseguente\nsentenza del TF 1C_173/2007 del 14.9.2007). Alienazioni che, ad un esame\npiù attento, non possono dirsi esenti dall’influsso di componenti soggettive o\ncomunque insolite. In particolare, per quanto riguarda i mapp. no. 280, 616 e\n222, si rileva che gli acquirenti erano già proprietari di fondi confinanti\nedificati, e dunque avevano un evidente interesse all’acquisto in quanto ha\npermesso loro di usufruire di una più ampia superficie verde di sfogo. Allo\nstesso modo il mapp. no. 643 è servito ad ingrandire il giardino dello stabile\nal mapp. no. 601 al quale è stato riunito (cfr. d.g. 22613 del 6.10.2005). I\nmapp. no. 109, 114 e 290 sono invece assegnati alla zona agricola la quale, già\ndi per sé stessa, ravvisa normalmente valori superiori rispetto a quella\nboschiva; inoltre, il primo era già occupato da un edificio di 49 mq al momento\ndella compravendita, il secondo è stato acquistato da un parente del venditore ed\nil terzo dal Comune in vista di una sistemazione stradale. In sostanza le\nsuddette transazioni si riconducono a contesti particolari che, verosimilmente,\nhanno indotto gli acquirenti a non attenersi a criteri puramente oggettivi nel\nfissare i prezzi di compravendita; perciò non entrano in considerazione ai fini\ndell’estimo.\nPer il resto il valore medio dei terreni boschivi si situa, anche nel Comune di\n__________, attorno a fr. 2.- il mq."}