260.- per spese ed all’IVA su fr. 2'500.- (fr. 200.-). Per i quali motivi richiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971, dichiara e pronuncia: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 950.- sono a carico in solido degli istanti, che rifonderanno (pure in solido) fr. 2'700.- al Comune convenuto per ripetibili. 3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione. 4. Intimazione a: | | - - | per il Tribunale di espropriazione il Presidente supplente la segretaria giurista Stefano Camponovo Annalisa Butti