3a, 132 II 218 consid. 2.4). In tale momento il fondo gravato dal vincolo pianificatorio perde infatti il suo precedente valore edilizio, rimanendogli unicamente un valore residuo che, nel caso di fondi in edificati, corrisponde di regola a quello agricolo (DTF 114 Ib 112 consid. 7a). Nell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che programma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR (art. 19 Lstr. : fino al 31.12.2011 art. 24 LALPT), che entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 1 Lstr., in precedenza art. 39 cpv.