11. Nella fattispecie la normativa comunale precedente risale al 10 agosto 1988. Essa è quindi posteriore all’entrata in vigore della LPT e, come tale, di principio conforme a quest’ultima, con la conseguenza che con il nuovo PR (22.1.2002) non ci si troverebbe di fronte di principio ad una mancata attribuzione alla zona edificabile, bensì – teoricamente - ad un dezonamento. E’ ben vero che la giurisprudenza presume che un PR adottato dopo l’entrata in vigore di quest’ultima le sia conforme, senza che ciò invero assurga ad assioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c, non pubblicato).