4a). Per prassi costante, l’adozione di provvedimenti pianificatori, che limitano anche in maniera importante il tipo di costruzioni ammissibili, non è considerata un’ingerenza costitutiva di espropriazione materiale se alla data determinante un’utilizzazione favorevole ed economicamente ragionevole degli edifici rimane possibile (DTF 123 II 481 consid. 6d e rinvii; Enrico Riva, Commentario LPT, Zurigo 1999, n. 164 segg. all’art 5 LPT; Daniel Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen, tesi Zurigo 2000, pag. 191/192).