{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2012-18_2014-10-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119916&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2642b2e4f74fe5a09a304d35a9002440"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale: diminuzione i.s"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:53", "Checksum": "931f56d03d70457b674dbe5a21a7f8c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18\nRegesto:\nEspropriazione materiale: diminuzione i.s\n\n13.\nDecisiva\nè quindi la valutazione a sapere se il fondo degli istanti ha subito o meno una\ndecurtazione delle proprie potenzialità edificatorie nel senso esatto della\ngiurisprudenza (parificabile ad un dezonamento) alla data del 22 gennaio 2002.\nAl quesito si risponde negativamente. In effetti, già un semplice confronto\ndelle normative applicabili con il precedente e con l’attuale PR (PPQS)\npermette di rilevare come le potenzialità edificatorie del fondo degli istanti\nnon siano state snaturate. In particolare, l’area verde obbligatoria era del\n25%/35% (attività artigianali e industriali, rispettivamente abitative e\ncommerciali) ed ora è del 30%; la destinazione del comparto era\nartigianale/industriale, commerciale o abitativa, ed ora è prevalentemente\nresidenziale o per servizi non molesti; l’indice di occupazione era del 50%/30%\nmentre ora non è quantificato; l’indice di edificabilità era di 50 mc/mq\nrispettivamente non era quantificato, e neppure ora lo è; l’indice di\nsfruttamento non era quantificato, rispettivamente era di 1.5, mentre ora è di\n0.7; l’altezza massima delle costruzioni era di ml 19.50/16.20, mentre ora è di\nml 12.50; la distanza minima dai confini era di ml 6, mentre ora è di ml 4.5,\ned infine la distanza minima dalle strade era di ml 4, ed ora (linee di\ncostruzione/di arretramento) è di ml 4/5.\nSe è innegabile che il fondo ha perso (solo) parte della sua attrattività\nedificatoria, è però pure innegabile che esso ne abbia mantenuto (buona) parte.\nDal confronto risulta infatti che in pratica solo l’indice di sfruttamento del mappale\nrisulta essere diminuito in misura apprezzabile (poco più del 50%). Se ciò non\npuò essere trascurato, non assurge comunque a diminuzione talmente drastica ed\nincidente da configurare gli estremi – severi, come di seguito indicati –\ngiurisprudenziali.\nSi rileva, abbondanzialmente, che la stessa perizia prodotta dagli istanti\n(doc. F) attesta una, seppur diminuita, ancora apprezzabile potenzialità\nedificatoria.\n14.\nIn\neffetti la dottrina e giurisprudenza (TRAM 10.10.2008, consid. 2.2)\nsuddividono in tre categorie le misure che ipoteticamente possono provocare\nun’espropriazione materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che\nprivano il proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo\nlimitano soltanto nell’esercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di\npolizia. Alla prima tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo\nalla zona edificatile e il dezonamento, alla seconda interventi quali la\nriduzione dei parametri edificatori, il cambiamento della destinazione nel\ncontesto di una zona edificabile, i piani di allineamento, il divieto\ntemporaneo di edificare a seguito dell’istruzione di una zona di pianificazione\ne l’obbligo di conservazione della sostanza edilizia esistente (cfr. Zen-Ruffinen/\nGuy-Ecabert, op. cit., n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, Planungwen\nund materielle Enteigung, Schriftenfolge VLP Nr. 63, Bern 1995, pag. 26 segg.).\nIn presenza di vincoli parziali, ovvero quando una restrizione della proprietà\ninteressa solo parte di un fondo, per accertarne la gravità – requisito primo e\npiù importante affinché la restrizione sia costitutiva di un’espropriazione\nmateriale – bisogna di regola considerare gli effetti spiegati dalla\nrestrizione sull’intera particella, rispettivamente sul complesso dei fondi\ncontigui in mano allo stesso proprietario. L’avverarsi di un’espropriazione\nmateriale deve infatti essere negato quando una limitazione della proprietà\nlasci intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il possedimento\nfondiario colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente\nadeguata: ad esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una\nparticella oppure un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo\ndella sua superficie (DTF 114 Ib 112 consid. 6; RDAT II-1994 n. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando\nquesta condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando\nla superficie di un fondo colpito da un divieto di costruzione parziale si\npresta ad uno sfruttamento edilizio autonomo (RDAT II-1997 n. 53, Enrico\nRiva, Haupt-fragen der materiellen Enteignung, Bern 1990, pag. 268 segg.).\nOrbene, le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma soltanto limitano\nlo sfruttamento edilizio non integrano gli estremi di un’espropriazione\nmateriale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il\nfondo interessa in maniera economicamente appropriata (DTF 123 II 481 consid.\n6d e rinvii). In particolare, costituisce una limitazione parziale della\nproprietà un vincolo che va a gravare un fondo già edificato adeguatamente,\ninibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza pregiudicare\nl’impiego della sostanza edilizia esistente. Se gli edifici presenti\ngarantiscono un’utilizzazione del fondo economicamente razionale, non vi è\nespropriazione materiale (DTF 117 Ib 262, consid. 2a, 115 la 373 consid.\n3a). Lo stesso dicasi dei piani di allineamento che di norma non comportano\nrestrizioni abbastanza gravi da provocare esproprio di tipo materiale (DTF\n109 Ib 116 consid. 3b), neppure se precludono la costruzione su un quarto di un\nterreno ed il resto permane ragionevolmente edificabile (DTF 110 Ib 359\nconsid. 2b). Caso contrario non è escluso il riconoscimento di un’indennità ma\noccorre che alla data decisiva il proprietario potesse oggettivamente contare\nsul fatto che un buon utilizzo economico del suo fondo sarebbe stato\nrealizzabile con grande probabilità in un prossimo futuro (Leimbacher,\nop. cit., pag. 73).\nNella fattispecie, come detto, le potenziali edificatorie del mappale degli\nistanti restano interessanti, notevoli e comunque adeguate e sufficienti.\nNe discende la negazione di un caso di esproprio materiale.\n15.\n"}