{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2012-18_2014-10-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119916&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2642b2e4f74fe5a09a304d35a9002440"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale: diminuzione i.s"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:53", "Checksum": "931f56d03d70457b674dbe5a21a7f8c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18\nRegesto:\nEspropriazione materiale: diminuzione i.s\n\n\nipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno\ndotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC\ned il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua\nurbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere\nadempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un\nterritorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure\nancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto\nquest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che\ncaratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso\nil risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a\nfronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente\npubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF\n121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).\n10.\nPer\nvalutare in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data\noccorre nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la\ndata dell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del\nterritorio (LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante.\nInfatti l’imposizione di un vincolo (o di una riduzione delle possibilità edificatorie)\nnon costituisce un dezonamento (“Auszonung”) né una parziale limitazione delle\npossibilità edificatorie (“Herabzonung”). Simili casi si realizzano infatti\nsolamente quando una particella già inserita formalmente nella zona edificabile\nsulla base di una pianificazione conforme alla LPT, entrata in vigore il 1°\ngennaio 1980, ne venga successivamente esclusa, attribuendola a una zona non\nedificabile, o subisca una parziale limitazione delle proprie possibilità\nedificatorie (DTF 131 II 151 consid. 2.6, 728 consid. 2.3, cfr. inoltre,\nsulla nozione di “Herabzonung”, DTF 122 II 326 consid. 4c).\nTutte le restrizioni della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla\nLPT, e quindi successive al 1. gennaio 1980, costituiscono quindi, di\nprincipio, dei casi di non inclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DFT\n123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,\nconstruction, expropriation, p. 597), e non dei casi di esclusione stricto\nsensu.\nIn effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei\ndisposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio\nunicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale\nrisponde alle esigenze formali della LPT.\nOrbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da\nparte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non\ncostituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nop. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.\n11.\nNella fattispecie la\nnormativa comunale precedente risale al 10 agosto 1988.\nEssa è quindi posteriore all’entrata in vigore della LPT e, come tale, di\nprincipio conforme a quest’ultima, con la conseguenza che con il nuovo PR\n(22.1.2002) non ci si troverebbe di fronte di principio ad una mancata\nattribuzione alla zona edificabile, bensì – teoricamente - ad un dezonamento.\nE’ ben vero che la giurisprudenza presume che un PR adottato dopo l’entrata in\nvigore di quest’ultima le sia conforme, senza che ciò invero assurga ad\nassioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF 10.10.1997 consid, 3c,\nnon pubblicato).\nNella fattispecie comunque nulla permette di considerare che il precedente PR\nnon sia stato rispettoso dei principi della LPT, né le parti ciò sostengono.\nNon si è quindi in presenza in questo caso di una non-attribuzione; resta da\nverificare se si possa trattare di un dezonamento.\n12.\nLa\nmisura pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente\nedificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la\nlibera disponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per\nil giudizio sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data\ndi entrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122\nII 326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194), cioè\nquella dell’entrata in vigore della restrizione della proprietà (DTF 119\nIb 229 consid. 3a, 132 II 218 consid. 2.4). In tale momento il fondo gravato\ndal vincolo pianificatorio perde infatti il suo precedente valore edilizio,\nrimanendogli unicamente un valore residuo che, nel caso di fondi in edificati,\ncorrisponde di regola a quello agricolo (DTF 114 Ib 112 consid. 7a).\nNell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che\nprogramma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR\n(art. 19 Lstr. : fino al 31.12.2011 art. 24 LALPT), che entra in vigore con\nl’approvazione del Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 1 Lstr., in precedenza art.\n39 cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la\npresunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e\nle opere pubbliche previste (art. 32 Lstr., in precedenza art. 40 LALPT). Ad\nesso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice finalizzato ad\naccertare i presupposti dell’espropriazione materiale.\nNella fattispecie dies estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte –\nil 22 gennaio 2002.\n"}