{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-10-14", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2012-18_2014-10-14.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119916&nX40_KEY=4921725&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2642b2e4f74fe5a09a304d35a9002440"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale: diminuzione i.s"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:35:53", "Checksum": "931f56d03d70457b674dbe5a21a7f8c5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 14.10.2014 10.2012.18\nRegesto:\nEspropriazione materiale: diminuzione i.s\n\n.\nAdito su ricorso dei proprietari, con sentenza del 6 giugno 2003 l’allora\nTribunale della pianificazione del territorio ha confermato il nuovo assetto\npianificatorio per il mappale in oggetto.\nSuccessive varianti di PR non hanno interessato il fondo in oggetto.\n4.Con lettera del 21 dicembre 2011 la _______________ ha\nchiesto al COEP 1 il pagamento di fr. 1'677'000.- quale indennità per\nespropriazione materiale; la richiesta è stata respinta dal Comune con scritto\ndel 16 gennaio 2012.\n5.Il 3 dicembre 2012 la ISCE 1 ha presentato al Tribunale\ndelle espropriazioni, una notifica di pretese di indennità per espropriazione\nmateriale nei confronti del COEP 1 di fr. 1'677'000.-, oltre ad interessi dal\n21 dicembre 2011 ed alla protesta di tasse, spese e ripetibili.\nLa richiesta è stata avversata dal Comune con risposta del 10 aprile 2013.\n6.Esperiti l’udienza di conciliazione e di notifica\ndelle prove (10 gennaio 2014) ed il sopralluogo (20 febbraio 2014), al termine\ndi quest’ultimo le parti hanno rinunciato alla presentazione di un memoriale\nconclusivo ed al dibattimento finale, riconfermandosi nelle rispettive tesi.\nin diritto\n7.Secondo la giurisprudenza (DTF 15.02.2008\nSNL/Comune di L.), vi è espropriazione materiale quando l’uso attuale o il\nprevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente\ngrave, in modo che il proprietario è privato idi una delle facoltà essenziali\nderivante dal diritto di proprietà. Una limitazione di minore importanza può\nugualmente costituire un’espropriazione materiale, se essa colpisce un solo o\nun numero limitato di proprietari, al punto che, fosse negato l’indennizzo,\nessi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e incompatibile\ncon il principio d’uguaglianza. In entrambi i casi, il miglio uso del fondo può\nessere preso in considerazione solo se, nel momento determinante, che coincide,\ncome visto, con l’entrata in vigore del provvedimento restrittivo, appare molto\nprobabile in un avvenire prossimo. Quale miglior uso futuro viene di regola considerata\nla possibilità di costruire: al riguardo deve essere tenuto conto di tutti gli\nelementi di fatto e di diritto da cui tale possibilità dipende (cfr. DTF 131\nII 151 consid. 2.1, 728 consid. 2 e rispettivi rinvii).\nLa questione di sapere se sia sottratta una facoltà essenziale derivante dal\ndiritto di proprietà dipende dalle circostanze del singolo caso, dovendosi\nvalutare complessivamente, in particolare confrontando le possibilità di\nutilizzazione prima e dopo la restrizione, se l’ingerenza nelle prerogative del\nproprietario sia talmente grave e intensa da equivalere ad un esproprio (DTF\n111 Ib 257 consid. 4a). Per prassi costante, l’adozione di provvedimenti\npianificatori, che limitano anche in maniera importante il tipo di costruzioni\nammissibili, non è considerata un’ingerenza costitutiva di espropriazione\nmateriale se alla data determinante un’utilizzazione favorevole ed\neconomicamente ragionevole degli edifici rimane possibile (DTF 123 II\n481 consid. 6d e rinvii; Enrico Riva, Commentario LPT, Zurigo 1999, n.\n164 segg. all’art 5 LPT; Daniel Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten\nund Anlagen, tesi Zurigo 2000, pag. 191/192).\n8.La problematica verte quindi sul\ngrado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul\npotenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione\noggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di\nun eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi\nche quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –\nriconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed\nedilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle\nqualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento dell’istituzione\ndel vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto concreta ed attuabile a\nbreve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\n9.Nel tema specifico\ndell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di dezonamento.\nEsso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un fondo da una\nzona già definita come edificabile da un piano di utilizzo conforme alla Legge\nsulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo ad una zona non\nedificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del diritto di\nproprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce automaticamente anche\nin un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è comunque soggetta ad\nun’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità del fondo (Riva,\nop. cit., no. 140, 161-163).\nViceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di\nutilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona\nedificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione,\nche secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione\nmateriale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit.,\nno. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c.\n3b ,131 II 728; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).\nE’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del\nterritorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento\ngiuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione\ndel fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime\nedilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF\n131 II 151 consid. 2.6, 131 II 728 consid. 2.3; 122 II 326 c. 6a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. 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