Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le ripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle parti (art. 47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 20.5007.9 del 17.3.2011 c. 5.1). Stante l’integrale reiezione dell’istanza, tasse e spese sono da caricare agli istanti. Essi dovranno inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della consulenza di un legale, ripetibili commisurate all’assistenza prestata.