Ma v’è di più. Neppure può essere considerata comprovata l’idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131 II, 151 consid 2.1). In effetti, il fatto di avare presentato una domanda di costruzione (poi ritirata) nel 1976 indica piuttosto che per un quarto di secolo non vi è più stato indizio di un tale sfruttamento edilizio (perlomeno a mezzo di domanda di costruzione).