Orbene, le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma soltanto limitano lo sfruttamento edilizio non integrano gli estremi di un’espropriazione materiale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il fondo interessa in maniera economicamente appropriata (DTF 123 II 481 consid. 6d e rinvii). In particolare, costituisce una limitazione parziale della proprietà un vincolo che va a gravare un fondo già edificato adeguatamente, inibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza pregiudicare l’impiego della sostanza edilizia esistente.