La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando questa condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la superficie di un fondo colpita da un divieto di costruzione parziale si presta ad uno sfruttamento edilizio autonomo (RDAT II-1997 n. 53, Enrico Riva, Haupt-fragen der materiellen Enteignung, Bern 1990, pag. 268 segg.). Orbene, le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma soltanto limitano lo sfruttamento edilizio non integrano gli estremi di un’espropriazione materiale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il fondo interessa in maniera economicamente appropriata (DTF 123 II 481 consid.