L’avverarsi di un’espropriazione materiale deve infatti essere negato quando una limitazione della proprietà lasci intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il possedimento fondiario colpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata: ad esempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella oppure un divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua superficie (DTF 114 Ib 112 consid. 6; RDAT II-1994 n. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando questa condurrebbe a soluzioni inique.