DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c. 3b ,131 II 728; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b). E’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del territorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento giuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione del fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime edilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF 131 II 151 consid. 2.6, 131 II 728 consid. 2.3; 122 II 326 c. 6a).