un numero limitato di proprietari, al punto che, fosse negato l’indennizzo, essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e incompatibile con il principio d’uguaglianza. In entrambi i casi, il miglio uso del fondo può essere preso in considerazione solo se, nel momento determinante, che coincide, come visto, con l’entrata in vigore del provvedimento restrittivo, appare molto probabile in un avvenire prossimo. Quale miglior uso futuro viene di regola considerata la possibilità di costruire: al riguardo deve essere tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui tale possibilità dipende (DTF 131 II 151 consid. 2.1, 728 consid. 2 e rispettivi rinvii).