Per l’edificazione valgono le seguenti disposizioni: a) indice di sfruttamento 0.60 b) altezza massima del fabbricato 10.5 m c) distanza minima da confine 4.0 m d) distanza minima tra fabbricati 8.0 m e) area verde minima 40% 4. È ammessa la contiguità. 5. Sono ammesse costruzioni su grandi superfici secondo le disposizioni dell’art. 21. 6. Si richiamano le disposizioni dell’art. 6 “Inserimento nel paesaggio”.” L’art. 6 NAPR si limita a prevedere un inserimento nel paesaggio in modo opportuno. Infine, l’art. 10 NAPR cpv. 1 lett. b prevede una distanza minima dal confine del fondo privato di ml 4 per gli edifici ubicati in zona R3.