{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2012-10_2014-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120942&nX40_KEY=4711065&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75cc1d889ac9c68ca783c91be18a0459"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["10.2012.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:45:04", "Checksum": "fd3bfb2d2457003f70c22729441b06d9", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10\nRegesto:\nEspropriazione materiale\n\nMa\nv’è di più.\nNeppure può essere considerata comprovata l’idoneità del fondo colpito ad\nessere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 131\nII, 151 consid 2.1).\nIn effetti, il fatto di avare presentato una domanda di costruzione (poi\nritirata) nel 1976 indica piuttosto che per un quarto di secolo non vi è più\nstato indizio di un tale sfruttamento edilizio (perlomeno a mezzo di domanda di\ncostruzione).\nIl progetto di realizzazione di un complesso simil-alberghiero (2001) è rimasto\ntale, anzi al puro stadio di intento generale, giacché esso oltretutto sembrava\ndestinato ad inserirsi in un accordo più ampio con il Comune legato anche\nall’acquisizione della proprietà dei fondi da parte di quest’ultimo.\nInfine, l’ultima domanda di licenza preliminare è stata introdotta nel 2007,\nquindi a distanza di un lustro dall’entrata in vigore del nuovo PR e conseguentemente\nnon può comprovare alcuna volontà edificatoria ad esso precedente.\n18.\nNé si\npuò considerare che nella fattispecie i fondi degli istanti rappresentino un\ncaso di sacrificio (quasi) unico e particolare imposto ai loro proprietari (Sonderopfer);\naltri fondi nel Comune sono toccati da strade previste dal PR, ed il vincolo\nnon appare comunque quale sacrificio eccessivamente gravoso per gli istanti,\nsulla scorta di quanto indicato in precedenza.\n19.\nQuanto\nfino ad ora indicato vale anche nell’ipotesi, neppure sostenuta dagli istanti\n(anzi per essi vale il contrario: replica, pagina 3), per la quale le loro\nproprietà fossero da considerarsi singolarmente.\nIn effetti, quanto già indicato per il mappale no. 630 troverebbe speculare\nconferma anche in questa ipotesi, mentre per il mappale no. 1001 l’incidenza\nsarebbe in tale caso addirittura irrilevante.\n20.\nInfine,\nsi ricorda che la pretesa per un eventuale riduzione del valore venale della\nfrazione del mappale no. 630 rimasta isolata dal resto del mappale potrà essere\nfatta valere, se del caso, in sede di espropriazione formale (parziale) del\nsuddetto mappale (art. 11 lett. b LEspr.).\n21.\nNei\nprocedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese giudiziarie e le\nripetibili sono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero\na dipendenza dell’esito della lite e del grado di soccombenza delle parti (art.\n47 e 49 nuova LPAmm; RDAT I-1994 no. 48; TRAM 20.5007.9 del\n17.3.2011 c. 5.1).\nStante l’integrale reiezione dell’istanza, tasse e spese sono da caricare agli\nistanti. Essi dovranno inoltre rifondere al Comune, che si è avvalso della\nconsulenza di un legale, ripetibili commisurate all’assistenza prestata. A tal\nfine va tenuto conto dell’impegno profuso dal legale nello studio della pratica\n(2 ore), nella corrispondenza (1 ora) e in conferenze (1 ora), rispettivamente\nnella stesura delle memorie scritte di risposta, duplica e conclusionale (7\nore), nonché della partecipazione ad un’udienza (1 ora) e un sopralluogo (1\nora), oltre alle spese e all’IVA (8%).\nPerciò le ripetibili a favore del Comune sono fissate in fr. 4’200.-, pari a 13\nore a fr. 280.-/h (fr. 3'640.-), oltre a spese ed IVA.\nPer i quali motivi\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8 marzo 1971,\ndichiara\ne pronuncia: 1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 950.- sono a carico in solido degli istanti, che rifonderanno (pure in solido) fr. 4'200.- al Comune convenuto per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\nper il Tribunale di espropriazione\nil Presidente supplente la segretaria giurista\nStefano Camponovo Annalisa Butti"}