{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2012-10_2014-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120942&nX40_KEY=4921717&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75cc1d889ac9c68ca783c91be18a0459"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:18", "Checksum": "9898bd9efe1cbb68d3cb6c02ea56a893", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10\nRegesto:\nEspropriazione materiale\n\n15.\nMa se\nanche si volesse considerare un’incidenza significativamente (e non solo\nlievemente) maggiore del nuovo PR (e dei suoi vincoli) sui fondi in questione,\ne se pure si volesse considerare che il PR precedente era già un piano conforme\nalla LPT (così che quello attuale ne avrebbe modificato l’incidenza del vincolo\nstradale partendo da una situazione acquisita a favore degli istanti), non ne\nrisulterebbe ancora un fondamento per le pretese degli istanti.\nIn effetti la dottrina e giurisprudenza (TRAM 10.10.2008, consid. 2.2)\nsuddividono in tre categorie le misure che ipoteticamente possono provocare\nun’espropriazione materiale: le restrizioni di carattere pianificatorio che\nprivano il proprietario della facoltà di edificare, quelle che invece lo\nlimitano soltanto nell’esercizio di tale prerogativa e, infine, le misure di\npolizia. Alla prima tipologia appartengono la mancata attribuzione di un fondo\nalla zona edificatile e il dezonamento, alla seconda interventi quali la\nriduzione dei parametri edificatori, il cambiamento della destinazione nel\ncontesto di una zona edificabile, i piani di allineamento, il divieto\ntemporaneo di edificare a seguito dell’istruzione di una zona di pianificazione\ne l’obbligo di conservazione della sostanza edilizia esistente (Zen-Ruffinen/\nGuy-Ecabert, op. cit., n. 1455 segg.; Jörg Leimbacher, Planungwen\nund materielle Enteigung, Schriftenfolge VLP Nr. 63, Bern 1995, pag. 26 segg.).\nIn presenza di vincoli parziali, ovvero quando una restrizione della proprietà\ninteressa solo parte di un fondo, per accertarne la gravità – requisito primo e\npiù importante affinché la restrizione sia costitutiva di un’espropriazione\nmateriale – bisogna di regola considerare gli effetti spiegati dalla\nrestrizione sull’intera particella, rispettivamente sul complesso dei fondi\ncontigui in mano allo stesso proprietario. L’avverarsi di un’espropriazione\nmateriale deve infatti essere negato quando una limitazione della proprietà\nlasci intatta la possibilità di continuare ad utilizzare il possedimento fondiario\ncolpito secondo la sua destinazione in maniera economicamente adeguata: ad\nesempio quando un dezonamento concerne solo un quarto di una particella oppure\nun divieto di costruzione si estende solo su di un terzo della sua superficie (DTF\n114 Ib 112 consid. 6; RDAT II-1994 n. 63 in initio). La prassi riserva tuttavia la possibilità di scostarsi dalla regola generale quando\nquesta condurrebbe a soluzioni inique. Può segnatamente essere il caso quando la\nsuperficie di un fondo colpita da un divieto di costruzione parziale si presta\nad uno sfruttamento edilizio autonomo (RDAT II-1997 n. 53, Enrico\nRiva, Haupt-fragen der materiellen Enteignung, Bern 1990, pag. 268 segg.).\nOrbene, le restrizioni della proprietà che non impediscono, ma soltanto\nlimitano lo sfruttamento edilizio non integrano gli estremi di\nun’espropriazione materiale se lasciano intatta la possibilità di continuare ad\nutilizzare il fondo interessa in maniera economicamente appropriata (DTF\n123 II 481 consid. 6d e rinvii). In particolare, costituisce una limitazione\nparziale della proprietà un vincolo che va a gravare un fondo già edificato\nadeguatamente, inibendo soltanto la realizzazione di nuove costruzioni senza\npregiudicare l’impiego della sostanza edilizia esistente. Se gli edifici\npresenti garantiscono un’utilizzazione del fondo economicamente razionale, non\nvi è espropriazione materiale (DTF 117 Ib 262, consid. 2a, 115 la 373\nconsid. 3a). Lo stesso dicasi dei piani di allineamento che di norma non\ncomportano restrizioni abbastanza gravi da provocare esproprio di tipo\nmateriale (DTF 109 Ib 116 consid. 3b), neppure se precludono la\ncostruzione su un quarto di un terreno ed il resto permane ragionevolmente\nedificabile (DTF 110 Ib 359 consid. 2b). Caso contrario non è escluso il\nriconoscimento di un’indennità ma occorre che alla data decisiva il\nproprietario potesse oggettivamente contare sul fatto che un buon utilizzo\neconomico del suo fondo sarebbe stato realizzabile con grande probabilità in un\nprossimo futuro (Leimbacher, op. cit., pag. 73).\n16.\nNella\nfattispecie i fondi in questione possono però ancora essere sfruttati\nconvenientemente. Ciò è desumibile dalla forma comunque regolare che rimane per\ndetti mappali (segnatamente per il no. 630; per gli altri due mappali\nl’incidenza della strada prevista è ridottissima, toccando essa solo il loro\nmargine), dai parametri edificatori comunque generosi (segnatamente da quelli\nper la zona R3), dalla superficie percentualmente ridotta toccata dalla strada\n“C3” (comunque inferiore al 20%, quand’anche si volesse considerare pure la\nsuperficie del citato cuneo), e conseguentemente dalla superficie ampia (più di\nmq 4’000) che rimane a disposizione per l’edificazione, dalla conformazione di\ndetta superficie (prativa, in solo leggero declivio: v. verbale di sopralluogo),\ndalla possibilità di utilizzare pure gli indici (seppure leggermente ridotti: è\nzona R2) del menzionato cuneo, e – da ultimo – dal fatto che comunque degli\naccessi veicolari (per quanto verosimilmente più razionali ad un’ottimizzazione\ndello sfruttamento dei fondi) sarebbero dovuti essere realizzati in assenza\ndella strada “C3”.\nBasti dire in merito che è possibile realizzare un complesso residenziale con\nuna SUL complessiva (mq 2'490) pari a quella del terreno privo della strada di\nPR, pur rimanendo detto complesso residenziale all’interno della superficie\nridotta dalla suddetta strada (mq 3'263).\nSi rileva, abbondanzialmente, che la stessa perizia prodotta dagli istanti\n(doc. E) attesta una, seppur diminuita, ancora apprezzabile potenzialità edificatoria.\nQuand’anche si trattasse di una restrizione significativa e non solo lieve, non\nsarebbe essa quindi decisiva per ammettere l’esistenza di un caso di\nespropriazione materiale che richiede, come detto, una restrizione importante.\n17.\n"}