{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2012-10_2014-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120942&nX40_KEY=4921717&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75cc1d889ac9c68ca783c91be18a0459"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:18", "Checksum": "9898bd9efe1cbb68d3cb6c02ea56a893", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10\nRegesto:\nEspropriazione materiale\n\n12.\nNella fattispecie la\nnormativa comunale precedente risale al 20 gennaio 1981.\nEssa è quindi posteriore all’entrata in vigore della LPT e, come tale, di\nprincipio conforme a quest’ultima, con la conseguenza che con il nuovo PR\n(17.12.2002) non ci si troverebbe di fronte di principio ad una mancata\nattribuzione alla zona edificabile, bensì – teoricamente - ad un dezonamento. E\nciò malgrado vi si possa (e debba) interrogare sull’effettiva conformità della\nLPT con un PR adottato il 21 novembre 1977, cioè tre anni prima dell’entrata in\nvigore della LPT. E ciò, oltretutto, considerando che la giurisprudenza presume\nche un PR adottato dopo l’entrata in vigore di quest’ultima le sia conforme,\nsenza che ciò invero assurga ad assioma, né tantomeno che leghi il giudice (DTF\n10.10.1997 consid. 3c non pubblicato).\nNella fattispecie comunque nulla permette di considerare che il precedente PR\nnon sia stato rispettoso dei principi della LPT, né le parti ciò sostengono, né\nla questione – per i motivi che di seguito si indicheranno – è decisiva.\nSi può quindi considerare di essere in presenza in questo caso di una\nnon-attribuzione; resta da verificare se si possa trattare di un effettivo dezonamento.\n13.\nLa\nmisura pianificatoria definitiva che sopprime o limita la componente\nedificabile sottrae il bene al mercato dei fondi edilizi, ne compromette la libera\ndisponibilità privata e, di riflesso, ne riduce il valore. Decisiva per il\ngiudizio sull’espropriazione materiale e per l’estimo è, pertanto, la data di\nentrata in vigore della misura stessa causa del pregiudizio (DTF 122 II\n326 c. 4b; RDAT II-1991 no. 68: Riva, op. cit., no. 194), cioè\nquella dell’entrata in vigore della restrizione della proprietà (DTF 119\nIb 229 consid. 3a, 132 II 218 consid. 2.4). In tale momento il fondo gravato\ndal vincolo pianificatorio perde infatti il suo precedente valore edilizio,\nrimanendogli unicamente un valore residuo che, nel caso di fondi in edificati,\ncorrisponde di regola a quello agricolo (DTF 114 Ib 112 consid. 7a).\nNell’ordinamento giuridico ticinese l’atto pianificatorio definitivo che\nprogramma, organizza e disciplina le attività di incidenza territoriale è il PR\n(art. 19 Lstr. : fino al 31.12.2011 art. 24 LALPT), che entra in vigore con\nl’approvazione del Consiglio di Stato (art. 31 cpv. 1 Lstr., in precedenza art.\n39 cpv. 1 LALPT), produce effetti giuridicamente vincolanti e crea la\npresunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni, le imposizioni e\nle opere pubbliche previste (art. 32 Lstr., in precedenza art. 40 LALPT). Ad\nesso si riconduce quindi l’esame retrospettivo del giudice finalizzato ad\naccertare i presupposti dell’espropriazione materiale.\nNella fattispecie dies estimandi è quindi – per le motivazioni sopra addotte –\nil 17 dicembre 2002.\n14.\nDecisiva\nè quindi la valutazione a sapere se il fondo degli istanti ha subito o meno una\ndecurtazione delle proprie potenzialità edificatorie nel senso esatto della\ngiurisprudenza (parificabile ad un dezonamento) alla data del 22 gennaio 2002.\nAl quesito si risponde negativamente.\nAvantutto occorre considerare che già il precedente PR prevedeva una strada “C”,\ndi cabotaggio simile a quella attuale e dal tracciato praticamente identico\nfino al limite superiore del mappale no. 1228. Il nuovo PR prevede un distacco\ndel tracciato da quest’ultimo mappale con una leggera doppia curva con la quale\ndetta strada va a lambire il confine con il mappale no. 629.\nL’aggiunta del tratto lungo quest’ultimo mappale non è certo costitutivo di\nespropriazione materiale, ritenuto come il tracciato vada ad occupare una\npiccola, ma soprattutto marginale (confine) porzione del fondo no. 630.\nQuanto alla superficie (ca mq 310) del mappale no. 630 che va a trovarsi\nisolata dalla rimanente superficie del medesimo mappale, trattasi di superficie\nridotta, e comunque non significativa.\nNe discende che, a ben vedere, si può perfino considerare che la situazione\nattuale non si discosti in maniera decisiva da quella precedente, così che\nneppure potrebbe essere validamente presa a sostegno di qualsivoglia richiesta\ndi indennizzo per esproprio materiale, non trattandosi di effettivo\ndezonamento.\n"}