{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2012-10_2014-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120942&nX40_KEY=4921717&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75cc1d889ac9c68ca783c91be18a0459"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:18", "Checksum": "9898bd9efe1cbb68d3cb6c02ea56a893", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10\nRegesto:\nEspropriazione materiale\n\nNel\ntema specifico dell’espropriazione materiale assume importanza il concetto di\ndezonamento. Esso si produce quando l’autorità pianificatoria estromette un\nfondo da una zona già definita come edificabile da un piano di utilizzo\nconforme alla Legge sulla pianificazione del territorio (LPT), per attribuirlo\nad una zona non edificabile. Benché in quest’ottica possa dirsi limitativo del\ndiritto di proprietà, non necessariamente il dezonamento si traduce\nautomaticamente anche in un’espropriazione materiale: infatti la circostanza è\ncomunque soggetta ad un’obbligatoria verifica in relazione alle particolarità\ndel fondo (Riva, op. cit., no. 140, 161-163).\nViceversa l’autorità pianificatoria che, adottando il suo primo piano di\nutilizzazione conforme alla LPT, omette di attribuire un terreno alla zona\nedificabile attua non un dezonamento, bensì una cosiddetta non-attribuzione,\nche secondo un’opinione diffusa, non adempie ai presupposti dell’espropriazione\nmateriale e quindi nemmeno legittima un risarcimento (Riva, op. cit.,\nno. 114, 141-145; DTF 121 II 417 c. 3e, 122 II 326 c. 4, 125 II 431 c.\n3b ,131 II 728; RDAT II-1998 no. 47 c. 3b).\nE’ risaputo infatti che la legislazione in materia di pianificazione del\nterritorio è, per sua stessa essenza, dinamica, così che il nostro ordinamento\ngiuridico non riconosce al proprietario un generico diritto all’attribuzione\ndel fondo a una zona edificabile o al mantenimento di uno specifico regime\nedilizio, neppure se il terreno era edificabile in base al diritto previgente (DTF\n131 II 151 consid. 2.6, 131 II 728 consid. 2.3; 122 II 326 c. 6a).\nUna non-attribuzione potrebbe comportare un obbligo di indennizzo solamente in\nvia eccezionale, qualora circostanze particolari, concrete ed oggettive,\navrebbero giustificato l’inserimento del fondo in una zona edificabile. Tale\nipotesi potrebbe concretizzarsi qualora il fondo fosse edificabile o quantomeno\ndotato delle infrastrutture di urbanizzazione primaria, fosse compreso nel PGC\ned il proprietario avesse già investito somme considerevoli in vista della sua\nurbanizzazione ed edificazione, ritenuto che i presupposti citati devono essere\nadempiuti cumulativamente; oppure qualora il fondo fosse situato in un\nterritorio già largamente edificato ai sensi dell’art. 15 let. a LPT; oppure\nancora qualora l’azzonamento fosse legittimato dalla buona fede, istituto\nquest’ultimo che sembrerebbe peraltro estendersi all’insieme degli aspetti che\ncaratterizzano l’eccezione sostanzialmente finalizzata a compensare, attraverso\nil risarcimento, una reale aspettativa di miglior uso che il proprietario, a\nfronte di motivi oggettivamente fondati e concreti, ha riposto nell’ente\npubblico e che questi ha deluso (Riva, op. cit., no. 114, 146-160; DTF\n121 II 417 c. 4b, 122 II 326 c. 6°, 125 II 431 c. 4a ).\n11.\nPer\nvalutare in concreto se vi è stata espropriazione materiale alla suddetta data\noccorre nella fattispecie ancora rammentare che la giurisprudenza considera la\ndata dell’entrata in vigore della legge federale sulla pianificazione del\nterritorio (LPT), il 1. gennaio 1980, come momento determinante.\nInfatti l’imposizione di un vincolo (o di una riduzione delle possibilità\nedificatorie) non costituisce un dezonamento (“Auszonung”) né una parziale\nlimitazione delle possibilità edificatorie (“Herabzonung”). Simili casi si\nrealizzano infatti solamente quando una particella già inserita formalmente\nnella zona edificabile sulla base di una pianificazione conforme alla LPT,\nentrata in vigore il 1° gennaio 1980, ne venga successivamente esclusa,\nattribuendola a una zona non edificabile, o subisca una parziale limitazione\ndelle proprie possibilità edificatorie (DTF 131 II 151 consid. 2.6, 728\nconsid. 2.3, cfr. inoltre, sulla nozione di “Herabzonung”, DTF 122 II\n326 consid. 4c).\nTutte le restrizioni della proprietà legate al primo adattamento dei PR alla\nLPT, e quindi successive al 1. gennaio 1980, costituiscono quindi, di\nprincipio, dei casi di non inclusione (“Nichteinzonung”) in zona edificabile (DTF\n123 II 488; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,\nconstruction, expropriation, p. 597), e non dei casi di esclusione stricto\nsensu.\nIn effetti, poiché la regolamentazione precedente non è sorta sotto l’egida dei\ndisposti procedurali della LPT (segnatamente gli art. 4, 26 e 33), di principio\nunicamente un PR posteriore all’entrata in vigore della citata legge federale\nrisponde alle esigenze formali della LPT.\nOrbene, di regola una mancata inclusione in zona edificabile di un mappale da\nparte del primo PR adottato secondo i suddetti principi della LPT non\ncostituisce violazione del diritto alla proprietà (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,\nop. cit., p. 597), e quindi non fonda alcun diritto ad un indennizzo.\n"}