{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-11-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2012-10_2014-11-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=120942&nX40_KEY=4921717&nTrefferzeile=54&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "75cc1d889ac9c68ca783c91be18a0459"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2012.10"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione materiale"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:40:18", "Checksum": "9898bd9efe1cbb68d3cb6c02ea56a893", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 12.11.2014 10.2012.10\nRegesto:\nEspropriazione materiale\n\n\nl’implicita deduzione dell’ammontare delle proprie pretese, nonché il fatto che\nper spese di patrocinio e ripetibili (oltre a quelle peritali) da essa\nreclamate (in aggiunta a quelle già protestate) erano da intendersi le spese\npre-processuali.\nEsperito il sopralluogo il 16 maggio 2013, le parti si sono riconfermate nelle\nloro domande, nelle conclusioni scritte del 2 settembre 2013 (l’istante) e del\n3 settembre 2013 (il convenuto).\nin diritto\n8.Secondo la giurisprudenza (DTF 15.02.2008\nSNL/Comune di L.), vi è espropriazione materiale quando l’uso attuale o il\nprevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente\ngrave, in modo che il proprietario è privato idi una delle facoltà essenziali\nderivante dal diritto di proprietà. Una limitazione di minore importanza può\nugualmente costituire un’espropriazione materiale, se essa colpisce un solo o\nun numero limitato di proprietari, al punto che, fosse negato l’indennizzo,\nessi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e incompatibile\ncon il principio d’uguaglianza. In entrambi i casi, il miglio uso del fondo può\nessere preso in considerazione solo se, nel momento determinante, che coincide,\ncome visto, con l’entrata in vigore del provvedimento restrittivo, appare molto\nprobabile in un avvenire prossimo. Quale miglior uso futuro viene di regola\nconsiderata la possibilità di costruire: al riguardo deve essere tenuto conto\ndi tutti gli elementi di fatto e di diritto da cui tale possibilità dipende (DTF\n131 II 151 consid. 2.1, 728 consid. 2 e rispettivi rinvii).\nLa questione di sapere se sia sottratta una facoltà essenziale derivante dal\ndiritto di proprietà dipende dalle circostanze del singolo caso, dovendosi\nvalutare complessivamente, in particolare confrontando le possibilità di\nutilizzazione prima e dopo la restrizione, se l’ingerenza nelle prerogative del\nproprietario sia talmente grave e intensa da equivalere ad un esproprio (DTF\n111 Ib 257 consid. 4a). Per prassi costante, l’adozione di provvedimenti\npianificatori, che limitano anche in maniera importante il tipo di costruzioni\nammissibili, non è considerata un’ingerenza costitutiva di espropriazione\nmateriale se alla data determinante un’utilizzazione favorevole ed\neconomicamente ragionevole degli edifici rimane possibile (DTF 123 II\n481 consid. 6d e rinvii; Enrico Riva, Commentario LPT, Zurigo 1999, n.\n164 segg. all’art 5 LPT; Daniel Gsponer, Die Zone für öffentliche Bauten\nund Anlagen, tesi Zurigo 2000, pag. 191/192).\n9.La problematica verte quindi sul\ngrado di ingerenza dell’atto pianificatorio nella sfera protetta e sul\npotenziale edificatorio, elementi che soggiacciono ad una ponderazione\noggettiva ed assurgono a criteri decisivi per il giudizio sulla legittimità di\nun eventuale risarcimento. In quest’ottica occorre vagliare tutti gli elementi\nche quantificano il fondo influenzandone le possibilità di sfruttamento –\nriconducibili tanto alla legislazione vigente in materia pianificatoria ed\nedilizia, quanto alla effettiva e prevedibile utilizzazione del suolo ed alle\nqualità del fondo medesimo – al fine di accertare se, al momento\ndell’istituzione del vincolo, l’edificabilità fosse una realtà di fatto\nconcreta ed attuabile a breve termine oltre che giuridicamente ammissibile.\n10.\n"}