Potrà essere riproposta previo rispetto della procedura, salvo che le parti si accordino privatamente; - che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di corrispondere all’espropriato un’equa indennità per ripetibili (art. 73 cpv. 1 Lespr). Per i quali motivi, richiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971 dichiara e pronuncia 1. L’opposizione è accolta e la procedura di espropriazione annullata. 2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'000.- per ripetibili. 3.