c. 2.3.1, 5.4.2007 N. 50.2006.1 c. 2); - che di principio, su tali basi, l’ente espropriante potrebbe essere autorizzato a presentare solo una relazione succinta sull’opera ed un progetto di massima senza l’indicazione dei costi (art. 22 Lespr); - che in concreto, nella sua relazione architettonica del 10.6.2011, il Comune si limita ad esporre quella che definisce un’”idea di fondo” tracciandone i contenuti in modo assai generico ed indicando un costo stimato. Segno, questo, che le opere non sono state definitivamente decise.