{"Signatur": "TI_TE_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-09-28", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TE_001_10-2011-6-1_2011-09-28.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109483&nX40_KEY=4921811&nTrefferzeile=87&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e7ebe5e16eafbc096bb2dec326ada831"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["10.2011.6-1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.09.2011 10.2011.6-1"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione 28.09.2011 10.2011.6-1"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione 28.09.2011 10.2011.6-1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di espropriazione "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di espropriazione "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espropriazione formale - opposizione all'espropriazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:49:58", "Checksum": "9076871cc39c303b6914efa1e51e91a2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di espropriazione 28.09.2011 10.2011.6-1\nRegesto:\nEspropriazione formale - opposizione all'espropriazione\n\n\n- che difatti, come rettamente osserva l’opponente, l’espropriato dev’essere\nmesso in grado di esercitare il diritto di essere sentito con piena cognizione\ndi causa e, in futuro, deve anche poter sollecitare la retrocessione qualora il\nComune non usasse i diritti espropriati allo scopo previsto oppure li adibisse\nad uno scopo diverso da quello per cui è stata concessa l’espropriazione (art.\n61 Lespr). Entrambe tali ipotesi presuppongono, ovviamente, la conoscenza\ncompleta di quanto dovrà essere costruito e delle relative ripercussioni anche\nfinanziarie (cfr. TRAM 27.11.1992 N. ES 17/91 c. 5);\n- che per elaborare il progetto non occorre che il Comune sia proprietario\ndella sedime. In effetti, di regola, gli atti preparatori indispensabili alla\nprogettazione di opere per le quali può essere chiesta l’espropriazione, quali\ngli accessi, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti, le\nmisurazioni, i sondaggi e simili, devono essere tollerati dai proprietari dei\nfondi interessati, a condizione che l’ente promotore dell’opera ne dia loro\ncomunicazione scritta almeno 30 giorni prima (art. 8 cpv. 1 Lespr);\n- che pertanto, in quanto viziata, la procedura dev’essere annullata. Potrà\nessere riproposta previo rispetto della procedura, salvo che le parti si\naccordino privatamente;\n- che la tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’ente espropriante con\nl’obbligo di corrispondere all’espropriato un’equa indennità per ripetibili\n(art. 73 cpv. 1 Lespr).\nPer i quali motivi,\nrichiamata la Legge di espropriazione dell’8.3.1971\ndichiara\ne pronuncia 1. L’opposizione è accolta e la procedura di espropriazione annullata.\n2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dell’ente espropriante con l’obbligo di rifondere all’espropriato fr. 1'000.- per ripetibili.\n3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.\n4. Intimazione a:\n|\n|\n- -\n|\nper il Tribunale di espropriazione\nla Presidente Il segretario giudiziario\nMargherita De Morpurgo Enzo Barenco"}