art. 10 della Legge sulla conservazione del territorio agricolo, nonché art. 2 e 3 del relativo Regolamento); d’altro canto bisogna considerare che tale contributo è dovuto non in funzione dei benefici economici che il privato potrà ricavare dalla misura pianificatoria, bensì degli inconvenienti che quest’ultima arreca al patrimonio fondiario agricolo e all’agricoltura; ed in concreto il fondo è stato sottratto all’agricoltura non per essere inserito in una zona aperta all’edilizia privata, bensì affinché possa adempiere ad un’esigenza pubblica. Dunque non v’è spazio per appellarsi al principio della buona fede. Ciò detto, stando ai principi che governano l’estimo, l’indennità dev’essere